Spesso durante i corsi di formazione i partecipanti pongono delle domande del tipo: “Se massaggio male ed il paziente muore, vado in galera?”. Oppure nei casi più tragici: “quindi se faccio questo cose e vedo un incidente mi tocca per forza intervenire?”. Questo articolo è finalizzato a chiarire le responsabilità civili e penali di un soccorritore in servizio e non.

Inidiamo distinguendo i due profili:

Responsabilità Civile: consegue alla commissione di un danno ingiustificato ad altri, ed è punibile con la condanna al pagamento del risarcimento pecuniario del danno.

Responsabilità Penale: consegue alla commissione di un reato previsto dal codice penale. La sanzione puà esserere in denato o la reclusione.

Quindi in che cosa differiscono?

A differenza di quella civile che può essere “trasferibile” quella penale è personale, ciò significa che per la commissione di una fattispecie di reato, sia esso un delitto o una contravvenzione, è responsabile solo il soggetto agente, colui che ha posto in essere la condotta antigiuridica.

Vorrei subito ricordare che sul piano giuridico un volontario in servizio è equiparato ad un lavoratore dipendente. Essere volontario quindi non esonera da alcuna responsabilità né rende immuni.

Un altro tipo di responsabilità prevede sanzioni di tipo disciplinare, che però può variare da associazione in associazione, e spesso è diversa per un volontario piuttosto che per dipendente. Quindi data la verietà dellìargomento non lo tratterò.

Quindi concretamente che responsabilità corre un soccorritore volontario?

Un soccorritore nell’espletamento del servizio è considerato un incaricato di pubblico servizio (attenzione, non confondere con la figura del pubblico ufficiale). Un volontario che si trova per caso sulla scena di un incidente e decide di intervenire non è un incaricato di pubblico servizio. Và comunque detto che in una simile situazione un soccorritore formato non ha le stesse responsabilità di un laico ma dovrà agire in base alle proprie competenze per non commettere il reato di omisione di soccorso.

In genere, ciò che qualifica come colposa una condotta nella commissione di un reato piò essere:

  • negligenza
  • imprudenza
  • imperizia

Questi tre fattispecie costituiscono la cosidetta colpa generica, in contraposizione a quella specifica che ricorre con la violazione di regolamenti, ordini ecc…

La colpa generica è regolata da un canone di massima empirica, non estrettamente legale: si rimette al giudice di merito la decisione ponderata su massime d’esperienza, derivanti da condotte tenute in casi similabili, di valutare in concreto se l’azione tenuta sia stata in linea con la deligenza, prudenza o perizia medie, proprie dell’agente medio in circostanze analoghe.

Che obblighi ha quindi un soccorritore?

  • obbligo di denuncia - se un volontario nell’espletamento di un servizio assiste o ritiene che ci sia stato un reato, ha l’obbligo di denunciarlo alle autorità competenti.
  • Obbligo di segreto professionale - un soccorritore non deve in alcun caso divulgare fatti o circostanze in cui si sia trovato nell’espletamento del servizio.
  • Obbligo d’intervento - il soccorritore in servizio, deve eseguire un soccorso specifico ed appropriato alle condizioni della persona soccorsa.
  • Obbligo del rispetto della privacy: durante lo svolgimento del servizio si viene inevitabilmente a contatto con i dati sensibili della persona soccorsa (nome, indirizzo, stato di salute), tutti dati che devono essere custoditi con massima discrezione.

Che cosa può fare quindi un soccorritore volontario?

  • Riconoscere e valutare i parametri vitali e le principali alterazioni. -Eseguire le manovre rianimatorie di base (massaggio cardiaco esterno, ventilazioni artificiali) e l’utilizzo del DAE se in possesso della qualifica.
  • Somministrare ossigeno secondo i protocolli o su autorizzazione della centrale operativa.
  • Immobilizzare colonna vertebrale, bacino ed arti.
  • Praticare un’emostasi solo nei casi di estrema necessità.
  • Proteggere e medicare temporaneamente le ferite.
  • Sottrarre un ferito o un malato da imminenti situazione di pericolo senza mettere a rischio la propria sicurezza.

L’esenco può essere ampliato o ridotto spostandoci fra regioni. Un esempio potrebbe essere l’impiego di LUCAS (dispositivo meccanico per compressione tocarica).

In rete potete trovare degli articoli più corposi e a stampo più tecnico come questo. Ho voluto semplificare quanto possibile i punti principali della questione con la speranza di aver reso l’argomento più chiaro per i lettori.

Un sentito ringraziamento va a Luca P. per l’aiuto nell’interpretazione e semplificazione degli argomenti giuridici :)